Skip Navigation LinksHome Page > News > 30-03-2009

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Indennità di disoccupazione ordinaria e trattamento  speciale edile.

Opzione tra i trattamenti di disoccupazione ordinaria o speciale.

L’INPS con messaggio n. 6609/2009, ha fornito indicazioni in merito alla richiesta di prestazione di disoccupazione da parte dei lavoratori licenziati da imprese edili e in possesso dei requisiti sia per il trattamento ordinario di disoccupazione con requisiti normali, sia per il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia. E’ necessario riepilogare brevemente che per aver diritto alla prestazione  di disoccupazione ordinaria con requisiti normali  si deve

- aver rilasciato, al centro per l’impiego competente per territorio, la dichiarazione di immediata disponibilità ,sia a seguire,, il percorso proposto per la ricerca di una nuova occupazione che a svolgere un’attività lavorativa; 
- aver svolto un’attività lavorativa, con il relativo versamento  dei contributi per la disoccupazione, da almeno due anni prima del licenziamento;
- avere almeno un anno di contribuzione (52 contributi settimanali) nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro.
L’indennità viene corrisposta per un massimo di otto mesi per i lavoratori con età inferiore a 50 anni, per dodici mesi per i lavoratori con età pari o superiore a 50 anni.
La misura spettante è pari al 60% della retribuzione per i primi sei mesi, al 50% per i successivi due mesi e al 40% per i  restanti mesi. Per aver diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia i lavoratori devono  far valere ,nel biennio precedente la data di  cessazione del rapporto di lavoro, almeno dieci contributi mensili o quarantatrè contributi settimanali, per il lavoro prestato nel settore edile. Non è richiesto il requisito del biennio di anzianità.
La prestazione compete per il periodo di  90 giorni con un importo massimo mensile, per l’anno 2009,  pari a 545,65 euro netti. Al momento della presentazione della domanda, si ricorda che al termine di 90 giorni si potrà usufruire, se in possesso dei requisiti specifici, del periodo residuo di indennità di disoccupazione ordinaria  per ulteriori nove mesi, qualora il lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro superi cinquanta anni di età e per cinque mesi, qualora non li superi.  La scelta che deve fare il lavoratore, al momento della presentazione della domanda di disoccupazione, riguarda esclusivamente il trattamento per i primi 90 giorni.
Accade sempre più spesso che l’importo dell’indennità di  disoccupazione ordinaria, a seguito del prolungamento della durata e dell’aumento della percentuale di calcolo, risulti più favorevole al trattamento speciale in edilizia; tuttavia questa scelta produrrebbe un effetto negativo, per  90 giorni, sul valore della contribuzione figurativa. Al fine di consentire una scelta consapevole, i lavoratori interessati dovranno essere informati che la contribuzione figurativa, accreditata per i periodi successivi al 31 dicembre 2000, per i quali è corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, è utile ai fini del conseguimento del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, compreso quello di anzianità (legge 388/2000 art.78), mentre la contribuzione figurativa per i periodi di percezione dell’indennità di disoccupazione ordinaria non è utile per il trattamento di anzianità. Qualora, a seguito dei primi pagamenti, il lavoratore  si rende conto di non aver effettuato la scelta giusta può chiedere la riliquidazione della prestazione manifestando la sua nuova scelta.