Skip Navigation LinksHome Page > News > 02-03-2009

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Assistenza ai familiari disabili: Il Tar del lazio dà ragione al lavoratore

 

Il Ministero della Giustizia nega ad un dipendente della Polizia Penitenziaria il trasferimento in sede vicina al domicilio del nonno portatore di grave handicap ritenendo carente il requisito dell'esclusività dell'assistenza. Il Tar Lazio, accogliendo il ricorso del dipendente, annulla il provvedimento di rigetto dell'amministrazione.

Con questo pronunciamento, il tribunale amministrativo stabilisce alcuni criteri relativi alla definizione del requisito di assistenza esclusiva.

La sentenza - afferma l'Inca Cgil - é rilevante poiché definisce dei parametri con i quali valutare la sussistenza del requisito dell'esclusività dell'assistenza prestata dal richiedente al familiare disabile.

Tale requisito, espressamente prescritto dall'art. 20 della legge 53/00, si identifica - sostengono i giudici amministrativi - “con l'indisponibilità soggettiva e/o oggettiva di altri parenti ed affini entro il terzo grado a sopperire alle esigenze del disabile”, che comunque, dve essere dimostrata dal dipendente richiedente il trasferimento.

Perché questa sentenza? Un dipendente del Ministero della Giustizia, a fronte del rigetto della propria istanza da parte dell'amministrazione, propone istanza di riesame allegando le dichiarazioni di tutti i parenti ed affini entro il 3° grado del disabile, dalle quali si evince che taluni risiedono in località lontane dal luogo di residenza di quest'ultimo, mentre altri, poiché affetti essi stessi da gravi patologie, non sono disponibili ad assistere il loro congiunto.

Ciò nonostante l'amministrazione rigetta anche la domanda di riesame “non rilevandosi ulteriori elementi di valutazione”. Il dipendente ricorre al TAR ritenendo ingiustificato il secondo rigetto dell'amministrazione che non tiene conto neppur minimamente delle integrazioni fornite e denunciando la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 33, c. 5, della legge 104/92.


     
02/03/2009