L’INPS, con messaggio n. 16556 del 21 luglio 2008, riepiloga le disposizioni sulla recuperabilità dei crediti nei confronti degli eredi del pensionato.
L’azione di recupero per gli indebiti erogati:
- fino al 31.12.1995 non deve essere mai effettuata nei confronti degli eredi;
- dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 si effettua integralmente nei confronti degli eredi solo nei casi di accertamento del dolo da parte del dante causa;
- dal 1° gennaio 2001 è disciplinato dall’art. 13 della legge 412/1991.