I titolari di pensione soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo devono comunicare all’INPS, entro il 31 luglio 2008, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2007. Ricordiamo che dal 1° gennaio 2009, qualora il Decreto Legge 112 del 25 giugno 2008, venga convertito in legge, saranno totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni:
-di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive;
-dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 60 anni per le donne e ai 65 anni per gli uomini a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive, nonché della gestione separata INPS, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all’art. 1, commi 6 e 7 della legge 243/2004 e successive modifiche (ci si riferisce ai 35 anni di contribuzione + età - possibilità non ancora utilizzata);
-di vecchiaia anticipate liquidate con il sistema contributivo con almeno 40 anni di contribuzione;
-di vecchiaia contributive liquidate ai soggetti con età pari ad almeno 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini.